Il Superbonus
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Il Superbonus 110%:
un’opportunità unica
da cogliere al volo


Il Superbonus per la Riqualificazione energetica ed antisismica (sismabonus) è un’agevolazione fiscale introdotta con il c.d. Decreto Rilancio, convertito in Legge con il decreto Legge dello Stato n.77 del 17 Luglio 2020. Il Decreto Rilancio ha elevato al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali sugli interventi atti al miglioramento energetico degli edifici (Ecobonus) ed interventi volti alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato le misure sino al 31 dicembre 2025, introducendo differenti scadenze a seconda del beneficiario, e riducendo la detrazione a partire dal 1 gennaio 2024. I beneficiari del Superbonus 110% possono effettuare interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, praticamente a costo zero: si possono, infatti, detrarre anche tutti i costi legati alla fattibilità, alle parcelle dei professionisti, e costi di progettazione.
Il Superbonus è un’ottima opportunità per migliorare il proprio condominio, sia dal punto di vista energetico che sismico, oltre che una misura di sviluppo economico per il Paese. I condomini possono decidere di cedere il credito relativo alla detrazione a un’impresa di ristrutturazione oppure ad un istituto di credito, in modo da avere la ristrutturazione del proprio condominio a costo zero.

Requisiti da conoscere:

- Il Superbonus si può applicare al massimo a due immobili di proprietà all’interno del condominio.
- Si può accedere al Superbonus 110% solo se l’intervento garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o una sola se questa è la più alta raggiungibile.
- Coloro che non vogliono utilizzare il credito d’imposta direttamente, possono scegliere tra altre due possibilità: lo sconto in fattura a favore del General Contractor che eseguirà i lavori, o la cessione del credito ad un soggetto terzo (banche o intermediari finanziari), realizzando in tal modo le opere a costo zero.

Per quali interventi si può accedere al bonus?

Da un punto di vista tecnico, due generi di interventi fanno parte del Superbonus 110%: interventi trainanti e interventi trainati.

Interventi principali (o trainanti)


Cappotto termico
Interventi di isolamento termico su più del 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare posta all’interno di edifici plurifamiliari.

Impianti di riscaldamento
Interventi sulle parti comuni degli edifici con sistemi di riscaldamento centralizzati, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Oppure interventi sugli immobili unifamiliari o su unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alternativi per il riscaldamento (ad esempio, a condensazione e a pompa di calore), raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria.

Interventi antisismici
Su edifici ubicati in zone sismiche 1,2,3.

Interventi trainati


Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici. Tali interventi si definiscono trainati e sono possibili solo se almeno uno degli interventi trainanti è attuabile, secondo la tabella riportata qui a fianco.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Invece, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi principali.

Superbonus 110%:
I beneficiari


I soggetti che possono usufruire della detrazione al 110% sono:


  • i condomini
  • le persone fisiche
  • IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)
  • ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS
  • le cooperative “di abitazione a proprietà indivisa”
  • le cooperative “di abitazione a proprietà indivisa”
  • le società sportive dilettantistiche (soltanto per il rifacimento degli spogliatoi)

Il bonus è valido per prime e seconde case in condominio, all’interno di edifici plurifamiliari (ma con ingresso indipendente) e unifamiliari.

Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).

Superbonus 110%:
Le scadenze


Superbonus 110%: gli interventi esclusi

Non tutti gli interventi di riqualificazione energetica danno diritto al Superbonus 110%. Vediamo quali sono i casi in cui l’agevolazione non spetta:
• Sostituzione degli infissi se gli stessi non sono collegati ad almeno uno degli interventi trainanti;
• Interventi di sola installazione di impianti fotovoltaici e collettori solari termici, a meno che non siano installati insieme ad almeno uno degli interventi trainanti;
• Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri impianti, se questi ultimi non sono collegati ad almeno uno degli interventi trainanti;
• Lavori di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, la sostituzione della pavimentazione interna e il rifacimento dei servizi igienici;
Immobili affetti da abusi edilizi insanabili

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